Il “decreto semplificazioni” (D.L. 175 del 21 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 , divenuto Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014, supplemento n. 99 della G.U. n. 300 del 20 Dicembre 2014) ha introdotto:
L’AUMENTO DEDUZIONI FORFETARIE PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
La legge è intervenuta aumentando la deduzione forfettaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro, prevedendo che siano ammessi in deduzione, a partire dal periodo d’imposta 2014, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.
Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (qualora siano tenuti a versare IRAP) e le associazioni professionali, gli importi delle deduzioni saranno i seguenti:
- 10.500 euro se la base imponibile non supera 180.759,91;
- 7.875 euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 5.250 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.
LA DEDUCIBILITA’ DALL’IRAP DEI COSTI CONNESSI ALL’INCREMENTO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
I soggetti che possono fruire della presente agevolazione sono:
- Le imprese, incluse le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni;
- I titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
- I produttori agricoli titolari di reddito agrario (eccetto quelli che applicano il regime agevolato per redditi inferiori alla soglia di € 7.000,00/anno);
- Gli enti privati non commerciali (per i lavoratori impiegati in attività commerciali) e i trust esercenti non in via esclusiva o principale attività commerciali;
- Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’agevolazione, che a differenza di quella prevista per i periodi d’imposta dal 2005 al 2008 viene stabilmente introdotta nel quadro normativo italiano:
- È alternativa a quelle a forfait già previste dalla normativa previgente;
- Compete qualora vi sia un incremento del numero di dipendenti rispetto all’esercizio precedente;
- Riguarda il costo complessivo del periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e i due successivi;
- Non potrà essere superiore ad € 15.000,00 annui per ciascun neoassunto;
- Dovrà essere considerata analiticamente per ogni dipendente:
- Nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto Economico;
- Nel limite del costo a carico del datore di lavoro.
3) ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’esenzione contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti erano disoccupati o avevano un’occupazione con un contratto flessibile ha un plafond di € 8.060,00 annui per ogni neoassunto. Tale agevolazione, di fatto, copre il carico contributivo per retribuzioni intorno ad € 25.000,00 e, come riportato nella circolare INPS, non determina alcuna riduzione del trattamento previdenziale del dipendente.
Anche in questo caso, l’agevolazione vale per il periodo d’imposta in cui viene effettuata l’assunzione e per i due seguenti e spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.