Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento – Nuova disciplina

Il “decreto semplificazioni” (D.L. 175 del 21 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 , divenuto Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 , supplemento n. 99 della G.U. n. 300 del 20 Dicembre 2014) ha introdotto, tra le altre, le seguenti importanti modifiche relativamente alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. La nuova procedura prevede che:

  • Le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione dell’IVA (ex. art. 8 del DPR 633/1972) effettuate a partire dal 1 gennaio 2015 dovranno preventivamente essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate direttamente dall’esportatore abituale. Effettuato tale invio, l’esportatore abituale dovrà consegnare al prestatore/cedente:
    • una copia della lettera d’intento redatta sul “modello DI”
    • una copia della ricevuta telematica di presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate

 

  • Il cedente/prestatore, sgravato dall’incombenza di effettuare le comunicazioni periodiche, dovrà:
    • prima di effettuare la relativa operazione: verificare l’ avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. (Si verifica accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it)
    • riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti delle dichiarazioni di intento ricevute
    • compilare e conservare il “registro delle dichiarazioni di intento ricevute”

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