Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in “Paesi Black List”

A partire dalle operazioni poste in essere nell’anno solare 2014, la nuova formulazione dell’art. 1 del D.L. 40/2010, prevede che:

  • il contribuente deve dichiarare le transazioni in questione (Black List) se, nel loro complesso, superano l’ importo di complessivi € 10.000/anno
    • nel caso in cui l’ importo indicato sia superato devono essere indicate tutte le transazioni senza esclusione alcuna
  • la comunicazione delle operazioni “black list”, inclusa nel modello polivalente, dovrà essere trasmessa annualmente in concomitanza con la scadenza per l’invio dello “spesometro” , quindi:
    • entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene effettuata la comunicazione per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente;
    • entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene effettuata la comunicazione per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente;
  • tramite il comunicato stampa del 19/12/2014 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in deroga, per il solo periodo d’imposta 2014 i contribuenti possono alternativamente
    • continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali utilizzando le regole “ante decreto semplificazioni” e non compilare la nuova comunicazione annuale;
    • scegliere di utilizzare le nuova comunicazione annuale.

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